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    Home»Attualità»Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No
    Attualità

    Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No

    Le conseguenze sull’autonomia e sull’equilibrio costituzionale della magistratura nella posizione di chi si schiera per il NO al Referendum
    Redazione13 Marzo 2026Nessun commento

    A sostegno del No al Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, il SIR affida la parola a Giovanni Bachelet, fisico e politico italiano, figlio di Vittorio il giurista che fu anche dirigente dell’Azione Cattolica, assassinato dalla Brigate Rosse. Oggi è a capo del comitato Società civile per il No nel referendum costituzionale che racchiude più di 50 associazioni nazionali piccole e grandi.

    Giovanni Bachelet * – Ho accettato l’onore e la responsabilità di presiedere l’immenso comitato Società civile per il No nel referendum costituzionale, che racchiude più di 50 associazioni nazionali piccole e grandi (Cgil, Acli, Arci, Libera, Anpi, Pax Christi e molte altre, per un totale di oltre 5 milioni di aderenti), in quanto fermamente e serenamente contrario a tutti e tre quelli che, a mio avviso, sono i punti salienti della modifica dell’ordine giudiziario scritta dal ministro Nordio e passata indenne attraverso le quattro letture parlamentari previste dall’articolo 138 della Costituzione: nemmeno una virgola diversa dal testo governativo iniziale. Da cittadino che fino a poco fa insegnava Fisica e non Giurisprudenza o Scienze politiche, sono più adatto come lettore che come autore: posso solo confidare nella benevolenza di chi legge.

    Separazione delle carriere. È utile premettere che la separazione delle carriere non ha nulla a che fare con processi, errori giudiziari e altre leggende, come quella del caffè che il pubblico ministero (pm) prende con il giudice, per questo pesantemente e irreparabilmente influenzato dal pm. Per liberarsi subito di queste amenità propagandistiche basta ricordare che nel quasi 50% dei casi il giudice assolve l’imputato rinviato a giudizio dal pm, mentre, se l’influenza fosse davvero pesante, le condanne dovrebbero largamente eccedere le assoluzioni. Più interessante è forse notare che la separazione fra magistratura requirente e giudicante, secondo un paio di sentenze della Corte costituzionale (2000 e 2022), non contrasta con la Costituzione: può essere fatta con legge ordinaria, anche creando due sezioni distinte del Csm. Se alla progressiva separazione tra le funzioni, da ultimo accentuata con la legge Cartabia, non è stata mai associata la creazione di queste due sezioni, non è per caso o per colpa del diavolo o dei cattivissimi magistrati, bensì per precisa volontà del legislatore: anche ai tempi del governo Draghi, i favorevoli a una separazione completa delle carriere, per motivi tecnici e culturali ampiamente discussi, erano una minoranza in entrambi gli schieramenti, di destra e di sinistra, che quella legge hanno insieme approvato. Questo è stato del resto, fin dall’inizio, il destino della proposta di separare completamente le carriere, sia con legge ordinaria sia con legge costituzionale, dall’Assemblea costituente del 1946 fino alla Commissione bicamerale D’Alema-Berlusconi di cinquant’anni dopo. Quest’ultima, infatti, approvò con larghissima maggioranza la grande riforma dell’articolo 111, il fair trial (malamente tradotto in italiano con “giusto processo”) pensato e atteso da molti giuristi democratici, in primis da Giuliano Vassalli; ma bocciò senza appello la separazione delle carriere, della quale era relatore il parlamentare di centrosinistra Marco Boato (tuttora favorevole alla separazione, ma dichiaratamente contrario alla versione di Nordio).

    E questo è accaduto anche dopo, nelle non poche successive legislature in cui Berlusconi aveva la maggioranza: ha sempre presentato proposte analoghe che non sono mai arrivate in fondo, perché, anche fra i suoi, molti non vedevano di buon occhio né la separazione né l’idiosincrasia per la magistratura. Oggi solo Clemente Mastella e l’avvocato Franco Coppi, maestro di Giulia Bongiorno, vengono allo scoperto appoggiando il No, ma chissà, se il governo non avesse blindato il testo della riforma vanificando nei fatti i quattro passaggi parlamentari previsti dall’articolo 138 (quello che regola le modifiche costituzionali), forse anche questa revisione del Titolo IV della Costituzione avrebbe fatto la fine delle precedenti. O sarebbe magari stata depurata di almeno qualcuno dei punti controversi, grotteschi e totalmente estranei alla separazione delle carriere, come lo smembramento non in due ma in tre del Csm, o il sorteggio di tutti i loro membri togati, o un’Alta corte disciplinare che, diversamente dal vecchio Csm, non è più presieduta dal presidente della Repubblica e ha altri aspetti inaccettabili per me e parecchi altri, anche favorevoli alla separazione delle carriere.

    Due consigli superiori? No, tre entità uniche al mondo. Per quanto già detto, la separazione delle carriere si poteva fare senza toccare la Costituzione e senza creare due Csm. Se invece lo scopo era proprio manomettere l’assetto costituzionale del Consiglio superiore della magistratura, allora la separazione delle carriere è un ottimo pretesto. Uno dei pochi Paesi in cui le carriere di pm e giudici sono completamente separate senza che i pm siano sottoposti al governo è il Portogallo (in realtà, è una lieve semplificazione: il procuratore generale è nominato dal presidente della Repubblica su proposta del governo e può non essere un magistrato). Qui però, diversamente da quanto previsto dalla legge costituzionale Nordio, ci sono due Csm, ciascuno dei quali conserva la composizione (maggioranza eletta dai magistrati, minoranza eletta dal Parlamento: autogoverno temperato) e tutti e quattro i poteri (nomine, promozioni, trasferimenti e disciplina) del nostro attuale Csm. Secondo Meuccio Ruini, relatore in Assemblea costituente, questi quattro poteri attribuiti al nostro unico Csm dall’articolo 105 (brevissimo: meno di trenta parole) fissano “come quattro chiodi” l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (proclamate nell’articolo 104) rispetto “all’ingerenza di ogni futuro ministro della Giustizia”.

    Il nuovo articolo 105 della legge Nordio (lunghissimo: oltre 200 parole) sottrae, invece, uno dei “quattro chiodi” – il potere autodisciplinare – ai due nuovi Csm, per attribuirlo a un’Alta corte disciplinare (Acd) esterna ai due Csm (tra l’altro unica: non è un problema, qui, la compresenza di pm e giudici?) e sostanzialmente inappellabile. Una tale Acd risulta difficilmente conciliabile sia con l’articolo 102 (divieto di istituire tribunali speciali), sia con l’articolo 111 (impugnabilità in Cassazione contro tutte le sentenze). Il secondo problema tra i fautori del Sì lo ammette almeno Barbera, quando ipotizza che a mettere una pezza sarà la futura interpretazione in sede giurisdizionale. Parecchi altri costituzionalisti (più di 100, dei quali tre presidenti emeriti della Corte, che formano il consiglio scientifico del nostro comitato del No) non la pensano come lui.

    Per capire in quale misura la nuova Acd stravolge gli equilibri costituzionali fra magistratura e politica a favore di quest’ultima è utile ricordare che, attualmente, la sezione disciplinare (la cui statistica è severa, contrariamente alle leggende metropolitane: si veda la tabella comparativa con l’Ordine degli avvocati nella sezione “Speciale Referendum” su www.giovannibachelet.it è composta, come l’intero Csm, da 2/3 di “togati” eletti dai magistrati e 1/3 di “laici” eletti dal Parlamento ed è presieduta in linea di principio dal presidente della Repubblica, anche se in pratica presiede quasi sempre il vicepresidente. La nuova legge, oltre a sorteggiare (anziché eleggere) anche i membri togati dell’Acd, ne riduce il peso numerico sul totale ed esclude i giovani e/o non cassazionisti; elimina d’emblée il presidente della Repubblica; affida la composizione dei collegi giudicanti a una legge attuativa ordinaria, da approvare per giunta entro i prossimi dodici mesi.

    Il sorteggio. Sostituire l’elezione con il sorteggio secco per la componente togata (migliaia) riservando invece ai “laici” il sorteggio da un paniere di eletti dal Parlamento (al massimo qualche decina) in italiano vuol dire: i magistrati non sono degni di eleggere i propri rappresentanti, i parlamentari invece sì. Non trovo, nella storia patria antica e recente, il fondamento di questa “presunzione di delinquenza” per i magistrati rispetto a una “presunzione di innocenza” per i parlamentari. Da certe strumentalizzazioni di Mani pulite fino al delirio anti-casta di Grillo, ho sempre provato orrore per scandali e corruzione; ma maggior orrore per il loro uso al fine di demonizzare e distruggere nel cuore degli italiani l’idea stessa di partito, di metodo democratico, di libere elezioni (articolo 49 Cost.). Per fortuna non era affatto vero che tutti i politici rubavano, come gridavano con il cappio in mano gli antipolitici di allora davanti al Parlamento mentre, al suo interno, un importante leader usava lo stesso argomento per giustificarsi: tutti ladri, nessun ladro. E per fortuna non è vero neppure che tutti i magistrati facevano e fanno ancora come Palamara, mitico testimonial del Sì colto in flagrante grazie alle tanto deprecate intercettazioni mentre, al di fuori di ogni regola (e fisicamente fuori dal palazzo del Csm), tentava con altri magistrati e politici non membri del Csm di condizionarne le nomine.

    L’idea, sempre sbagliata, di usare un gravissimo episodio per delegittimare un’intera categoria – qui per scippare definitivamente la rappresentanza elettiva ai magistrati nel loro organo di autogoverno – suggerisce in questo caso scarso senso dell’umorismo da parte dei politici. Lo scandalo Palamara si è infatti concluso con la radiazione da parte del Csm di tutti i magistrati coinvolti e, invece, con l’indulgenza per l’unico parlamentare implicato, perché la giunta per le autorizzazioni della Camera aveva negato l’uso delle sue intercettazioni. Quando si dice giustizia domestica! Purtroppo, però, c’è poco da ridere: con questa scusa, accompagnata da una campagna di denigrazione mediatica della magistratura e inediti attacchi da parte del governo a singoli magistrati e sentenze sgradite, il Parlamento ha approvato a spron battuto nientemeno che una legge di revisione costituzionale. Senza neppure provare a emendare questo o altri aspetti inaccettabili, unici al mondo e largamente prevalenti sui modesti e opinabili benefici. Non resta che votare No.

    * Presidente del comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale”
    Fonte SIR

    costituzione italiana Giovanni Bachelet No al referendum Riforma della Giustizia

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